Art. 20.

      1. Le modificazioni allo statuto della confessione religiosa o dell'ente esponenziale che abbiano ottenuto la personalità giuridica devono essere comunicate al Ministro dell'interno.
      2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione o all'ente uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento della personalità giuridica è revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.